NEWS DALLO STUDIO

IRAP: l'integrativa per il 200625/07/2008

Con la risoluzione in oggetto viene analizzato il particolare caso di “apparecchiature terminali” non suscettibili, in virtu' delle proprie specificita' tecniche, di essere utilizzate per finalita' diverse da quelle esclusivamente imprenditoriali. I relativi costi risulteranno deducibili secondo le ordinarie regole dettate in materia di determinazione del reddito d’impresa. Siffatte apparecchiature, in altri termini, non rientrano nel campo oggettivo di applicazione della previsione di carattere limitativo di cui all’art. 102, comma 9, del TUIR, in quanto relativamente alle stesse non sussiste la possibilita' di utilizzo o impiego differente da quello per finalita' di carattere imprenditoriale.

PLUSVALENZE SULLA CESSIONE DI TERRENI LOTTIZZATI

Terminati i lavori di Unico 2008 si continua a parlare di Irap. Questa volta ci riferiamo al recupero per il 2006 con la dichiarazione integrativa 2007. I lavoratori autonomi che si ritengono non soggetti alla base imponibile Irap, possono valutare il recupero del versato mediante la presentazione della dichiarazione di rettifica entro il 30 settembre prossimo. E và valutata anche la possibilità di estendere questa conclusione al 2006 e agli anni precedenti. In quest'ultimo caso, malgrado il parere diverso dell'Agenzia, si ritiene possibile richiedere le rettifiche a favore, entro i termini dell'accertamento, con richiesta di rimborso del credito emergente. La dichiarazione integrativa a favore è consigliabile anche ai contribuenti che in passato hanno regolarmente compilato il quadro IQ, omettendone il versamento. Nel caso, la dichiarazione originaria è comunque correggibile anche in fase di impugnazione dell'eventuale iscrizione a ruolo ex art. 36 bis DPR 600/73.

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18/11/2024
FiscoConcordato preventivobiennaleRiapertura dei termini per i soggetti Isa al 12 dicembre 2024 – Esclusi i forfettari (Dl 167/2024 – Gazzetta ufficiale Serie generale n. 267 del 14 novembre 2024)Distaccodel personaleDistacco del personale soggetto ad Iva per i contratti stipulati dal 2 ...

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